in tema di sanzioni per il ritardato o omesso pagamento di contributi previdenziali, la disposizione di cui all'art. 116, comma diciotto, della legge n.388 del 2000 condiziona inequivocabilmente l'applicazione della normativa sanzionatoria previgente (legge n.662 del 1996) alla circostanza che sussista un credito per contributi alla data del 30 setternbre 2000. Alla stregua della formulazione della norma che fa riferimento ai crediti ai quali vengono ricollegate le sanzioni, per "crediti" devono intendersi quelli relativi ai contributi