omesso o ritardato pagamento contributi previdenziali. presupposti.
Corte di Appello di Roma sezione lavoro n. 6752/2011
Avv. Prof. Piero Lorusso
di Roma, RM
Letto 1993 volte dal 24/01/2012
in tema di sanzioni per il ritardato o omesso pagamento di contributi previdenziali, la disposizione di cui all'art. 116, comma diciotto, della legge n.388 del 2000 condiziona inequivocabilmente l'applicazione della normativa sanzionatoria previgente (legge n.662 del 1996) alla circostanza che sussista un credito per contributi alla data del 30 setternbre 2000. Alla stregua della formulazione della norma che fa riferimento ai crediti ai quali vengono ricollegate le sanzioni, per "crediti" devono intendersi quelli relativi ai contributi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie
DI PAOLANTONIO dott. Annalisa Presidente relatore
POSCIA dott. Giorgio Consigliere
ANZILOTTI NITTO de'ROSSI dott. Fabio Eligio Consigliere
' |
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4309 del Ruolo
Generale degli affari contenziosi dell'anno 2009 vertente tra
E.N.C.A.L. Ente Nazionale Confederale Assistenza Lavoratori, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma al Largo Messico n. 7 presso lo studio dell'Avv. Piero Lorusso che unitamente all'Avv. Federico Tedeschini lo. rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine delle memoria di costituzione di nuovo difensore dell'11
agosto/9 settembre 2011
Appellante
e
I.N.P.S.
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in
persona del legale rappresentante pro-tempore, i.n proprio e quale mandatario della Societa di Cartolarizzazione dei Crediti INPS S.C.C.I. s.p.a., elettivamente domiciliato in Roma alla Via dell'Amba Aradam n. 5 presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Bellomari in
forza di procura generale alle liti
appellato
e
Equitalia Gerit s.p.a. Agente di Riscossione per la
Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro
tempore
appellato contumace
ha pronunziato la presente
SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8600 del 15 maggie 2008 depositata il 19 maggie 2008
Conclusioni dell'appellante:.... accertare e dichiarare relativamente al ruol o n . 2007/839 non dovuta alcuna sa n z ione una tan tum ma solo la somma aggiunti va; in ogni caso.... ridurre il quantum a titolo di s pe se legali liiquidate nel giudizio di primo grado... con vittoria di spese , diritti ed onorari di giudizio
Conclusioni dell ' appellate: rigettare tutte le domande proposte dall ' appellante ... confermando integralmente l a sentenza di pri mo grado; in subordine condannare l ' appellante al pagamento d el la so a dovuta a titolo di sanzioni civili nell' importo che sarà quantificato in corso di causa. Con condanna del l' appellante a l pagament o delle spese diritti ed onorari del presente giudi z io
Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto l'opposizione proposta dall'ENCAL -Ente Nazionale Confederale Assistenza Lavoratori- avverso la cartalla di pagamento 2007 01502267 66 ed ha annullato la stessa limitatamente alle somme iscritte a ruolo dall'INPS i.n relazione ai DM 10 rettificativi relativi al periodo febbraio 1993/febbraio 1995.
Il Tribunale ha, invece, ritenuto correttamente quantificate le sanzioni civili dovute per la ritardata presentazione ed il conseguente tardive pagamento dei modelli DM 10, concernenti contributi relativi al periodo luglio 1998/gennaio 1999. In parti.colare il prime Giudice ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie la nuova disciplina dettata dall'art. 116 della legge
388/2000 in quanta non retroattiva.
Avverso detta decisione ha proposto tempestivo appello la parte soccombente censurando la sentenza impugnata per errata interpretazione della normativa sopra richiamata.
L'appellante ha, poi, lamentato l'eccessivit della quantificazione delle spese di lite liquidate in favore dell'INPS ed ha rilevato al riguardo che il giudizio di prime grade non aveva richiesto particolare impegno, tenuto conto dell'oggetto del contendere. Ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Ha resistito al gravame l'INPS, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione, richiamando giurisprudenza di legittimit e concludendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Cosi instauratosi odierna la causa e dispositive.
il contraddittorio fra le parti all'udienza stata discussa e decisa con pubblica lettura del
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante impugnata per avere erroneamente escluso fattispecie del diverso e più favorevole previsto dall'art.l16 della legge 388/2000.
censura la sentenza l'applicazione alla regime sanzionatorio
26 aprile 1999. Dalla avvenuta ed incontestata estinzione deldebito principale 1'appellante desume 11 inapplicabilita del comma18 della legge 388/2000/ e -rileva al riguardo che il richiamo ai "crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000" evidenzia la volonta del legislatore di affermare la persistente operativita del precedente regime sanzionatorio nei soli casi in cui i contributi, e non gia le sanzioni, risultassero non pagati alla data di entrata in vigore della nueva normativa.
Il motivo è fondato.
Occorre premettere che dalla documentazione depositata dall'Inps unitamente alla memoria difensiva di prime grado si evince che i contributi dovuti per il periodo luglio 1998/gennaio 1999 sono stati versati dall'ENCAL mediante due distinti versamenti effettuati il 26 marzo 1999 (per un importo di £. 145.433.000) ed il 26 aprile 1999 (per la somma di £. 440.052.000).
Alla data del 30 settembre 2000 il credito dell'INPS risultava, quindi, limitato alle sole sanzioni civili, con conseguente inapplicabilita del co a 18 dell'art. 116 della legge 388/2000. Chiamata a pronunciare in fattispecie analoga, la Corte di legittimita ha, infatti, osservato che "in tema di sanzioni per il ritardato o omesso pagamento di contributi previdenziali, la disposizione di cui all'art. 116, comma diciotto, della legge n.388 del 2000 condiziona inequivocabilmente l'applicazione della normativa sanzionatoria previgente (legge n. 662 del 1996) alla circostanza che sussista un credito per contributi alla data del 30 setternbre 2000. Alla stregua della formulazione della norma1 che fa riferimento ai crediti ai quali vengono ricollegate le sanzioni, per "crediti" devono intendersi quelli relativi ai contributi (non gia alle sanzioni, non potendo la norma regolare le sanzioni sui crediti per sanzioni), non si dispone per le omissioni contributive relative a periodi anteriori alla sua entrata in vigore la conservazione delle sanzioni gia calcolate alla luce della legge n.662 cit. "in tutti i casi", rna s1 prevede detta conservazione sol
se il credito dell' INPS per contributi sia ancora sussistente alla data del 30 se ttembr 2000, deducen dosene che, in caso contrario, se il credito dell' I NPS a quella data non esisteva piu , pe rche già soddisfatto in epoca precedente, le vecchie san zioni non sono piu a pplicabili, venendo sostitu i te da quelle nuove , ossia da quelle introdotte dalla legge n . 388 cit ata, ai commi da 8 a 10 de ll ' art.
116, tra le qua l i non figura la sanzione "una tantum" . La norma cosi interpretata risponde ad esigenze di equita , non essendosi ritenuto giusto trattare nella stessa maniera chi, al 30 set t emb re 2000, aveva un debito per contributi ( e sanzioni ) e chi, alla medesima data , aveva invece già pagato la somma dovuta per contributi, r est an do ancora da pagare solo quella dovu ta per sanzioni" Cass.
13 giugno 2007 n. 13794 e pili di recen t e negli stessi termini Cass .
21 luglio 2010 n. 17099).
Ne discende ch e, cosi come richiesto dall 'appellante, non è dovuta la sanzione una tantum pretesa dall ' istituto , sicche deve esse re dichiarata anche l'inefficacia delle voci n. 2 , 4 , 6 , 8, 10, 12 , 14 ,del ruolo 2007/839.
Quanto al regolamento delle spese si osserva che entrambi i motivi non formali indicati nel rico r so d el 9 luglio 2007 sono r isultati fondati, sicche si ravvisa soccombenza dell' istituto previdenziale che deve e ssere condannato a rifondere a ll ' appellante le spese di entrambi gradi di giudizio , da quantificarsi in rela zione a ll' ammon tare delle somme in co nt est azione e , quindi, in applicazione dei minimi tariffari previst i dal DM 8 aprile 2004 n . 12 7 per le controversie di valo re compreso fra € 103.300,01 e € 258.300,00, giacche l ' impor to complessivo delle sa n z ioni una tantum pretese ammonta a €156 . 4 29 , 62 .
R isulta pertanto assorbito il motivo di gravame avente ad oggetto il regolamento delle spese di lite.
P.Q.M.
In accoglimento dell ' appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara l ' ine fficacia della cartella di pagamento n. 0972007 01502267 66 e del ruolo Inps 2007/839 anche in rela zione alle voci n. 2 , 4, 6 , 8, 10, 12 ,14 non essendo davuta la sanzione una tantum.
Co nda nna l'Inps a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio che liquida quanto al primo grado in € 4806,00, comprensivi di r imborso spese generali di cui € 28 45,00 per onorari e quanto all ' appello in € 4 981, 50, comprensivi di r imborso spese genera l i , di cu i € 317 5 , 0 0 per onorario, oltre I va e CAP ne lla
misura di legge .
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