E' illegittimo il provvedimento di liquidazione della quota retributiva di pensione ( avendo determinato il reddito professionale, su cui liquidare Sa pensione, non già, com'era in precedenza, sulla base " dei quindici redditi professionali annuali dichiarati dall'iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione", ma sulla base della "media di tutti, i redditi professionali annuali") perché effettuato dalla Cassa in violazione della regola del pro rata di cui all'art. 3 comma 12 della legge 335/95 applicabile anche alle pensioni per cui è causa; il disposto dell'art. 1 comma 763 della legge 296/2006 va interpretato nel senso che la disposta salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al d.lgs. 509/94 ed approvati dai Ministeri vigilanti, non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione.