Il professionista versa i contributi alla propria Cassa anche per le attività connesse
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza del 29 agosto 2012, n. 14684
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 273 volte dal 10/01/2013
Al fine di stabilire se i redditi prodotti dall'attività di un libero professionista siano qualificabili come redditi professionali, soggetti, come tali, alla contribuzione dovuta alla Cassa previdenziale di categoria, il concetto di esercizio della professione deve essere interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell'evoluzione subita nel mondo contemporaneo (rispetto agli anni cui risale la normativa di "sistema" dettata per le varie libere professioni) dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero professionali. Per questo motivo, nel concetto di esercizio della professione deve ritenersi compreso non solo l’espletamento di prestazioni tipicamente professionali, ma anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione.
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