L’omessa comunicazione delle dichiarazioni di cui all’art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, obbligatorie per tutti gli avvocati iscritti agli albi nonché per i praticanti iscritti alla Cassa avvocati, costituisce illecito disciplinare anche se non sussiste, per carenza del requisito della continuità dell’esercizio professionale, l’obbligo di domandare l’iscrizione a titolo pieno alla Cassa ed il conseguente obbligo di versamento del contributo soggettivo.