La rendita per malattia professionale richiede che la malattia sia contratta nell'esercizio o a causa della lavorazione svolta, sicché il riconoscimento del diritto alla rendita implica uno stretto nesso tra patologia ed attività lavorativa, che in casi di fattori plurimi deve costituire "la condizione sine qua non della malattia". Il requisito della inscindibile connessione tra rendita ed attività lavorativa caratterizza la differenza tra malattia professionale ed infortunio sul lavoro: solo in relazione a quest'ultimo infatti la copertura assicurativa va estesa anche agli eventi verificatisi al di fuori dei luoghi di lavoro e non solo nel corso della prestazione lavorativa, nonché per accadimenti ricollegabili seppure in forma indiretta allo svolgersi dell'attività di lavoro. Pertanto non è indennizzabile l'ernia discale denunciata dal lavoratore in conseguenza dei ripetuti traumi dovuti all'uso prolungato della propria autovettura per effettuare il percorso casa-lavoro, considerato che, essendo la stessa da valutare in base ai requisiti prescritti per le malattie professionali, la tutela dei rischi connessi al percorso casa-lavoro è limitata alla fattispecie da infortunio in itinere e non si estende alle malattie professionali.