Con sentenza n. 12538 del 9 giugno 2011 le sezioni unite della Corte di cassazione hanno confermato che tutte le cause in materia di indennizzo disciplinato dalla legge 210/92 devono essere promosse contro il Ministero della salute: questo a prescindere dalla circostanza che la domanda di indennizzo sia stata depositata prima o dopo il 21 febbraio 2001. Da tutto questo consegue “che, come il Ministro della salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l’azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l’indennizzo“.