i giudizi medico-legali espressi dagli organi tecnico consultivi, ai fini dell'accertamento della dipendenza di una infermità del pubblico dipendente da causa di servizio, sono "giudizi connotati da discrezionalità tecnica la cui valutazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo i poteri di questi di valutarne ab externo la irragionevolezza, la incongruità e soprattutto l'eventuale carenza di esaustività" (Cons. St. IV sez. 18/2/03 n. 877).