La MANCANZA DELLE SPUNTE relative alle voci di non autonomia è del tutto IRRILEVANTE e non comporta quindi l’improcedibilità della domanda amministrativa presentata ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Per i Giudici, è sufficiente che la domanda amministrativa permetta di individuare la prestazione richiesta, non essendo necessario la rigorosa compilazione dei modelli predisposti dall’Inps ai fini della presentazione della domanda di accompagnamento.