L'indennità di accompagnamento spetta agli stranieri regolarmente presenti in Italia, anche se non hanno il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). L'articolo 80, comma 19, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388 escludeva l'indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità per gli stranieri che, seppure in possesso dei requisiti sanitari necessari, erano privi della carta di soggiorno perchè presenti in Italia da meno di cinque anni. La Corte Costituzionale, con la sentenza del 15 marzo 2013, n. 40, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma suddetta "nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili)". Tale norma, secondo la Corte, portava ad una discriminazione e disparità di trattamento in ordine ai diritti fondamentali della persona tra cittadini italiani e cittadini stranieri, rappresentando una violazione del diritto alla salute tutelato costituzionalmente. Ora, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale, è sancito il diritto degli stranieri ad ottenere l'indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità, anche se privi della carta di soggiorno (purchè regolarmente soggiornanti ed ovviamente in possesso dei requisiti sanitari necessari).