Autismo e vaccini . Un lungo cammino
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 5 – 25 luglio 2017, n. 18358 Presidente Curzio – Relatore Ghinoy
Avv. Michele Marra
di Casagiove, CE
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La S.C. ha semplicemente dichiarato inammissibile il ricorso proposto, affermando che le risultanze della CTU redatta in appello non erano contestabili in sede di legittimita'. Il percorso autismo vaccino e' ancora lungo,perche' la scienza non ha ancora certezza in ordine ai danni che il vaccino possa causare . Il dato pacifico e' l'aumento dell'autismo negli ultimi 30 anni.La riflessione continua
18358 Presidente Curzio – Relatore Ghinoy
Fatto e diritto
1. la Corte d'appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda con la quale Vi. Pe., quale tutore del minore Ma. Pe., chiedeva l'indennizzo ex legge n. 210 del 1992, assumendo che questi aveva contratto "encefalopatia immunomediata ad insorgenza post vaccinica con sindrome autistica" a causa della terapia vaccinale a lui somministrata. La Corte riteneva che le conclusioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio nominato in secondo grado, coerenti con quelle di primo grado, consentissero di escludere il nesso di causalità tra la vaccinazione subita e la malattia.
2. Per la cassazione della sentenza Vi. Pe. ha proposto ricorso, cui ha resistito con controricorso il Ministero della Salute. La Regione Campania è rimasta intimata. Vi. Pe. ha depositato anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.
3. Il Collegio ha autorizzato la motivazione della sentenza in forma semplificata.
Considerato che:
1. a fondamento del ricorso si formulano due motivi: violazione e falsa applicazione dell'articolo 1223 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe acriticamente sposato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, senza prendere in considerazione le numerose controdeduzioni dei consulenti tecnici di parte nonché del difensore, così incorrendo in mancanza assoluta di motivazione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Si rammenta che il giudice del merito, qualora condivida i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881). In tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. fra le tante, Cass. 9 marzo 2001, n. 3519).
Nel caso in esame, il ricorrente si duole che il consulente tecnico e la Corte territoriale abbiano disconosciuto la sussistenza del nesso causale tra la patologia ascritta a Ma. Pe. e la subita vaccinazione antipolio Sabin.
Allo scopo il ricorrente riporta il contenuto della c.t.u. di secondo grado che, dopo aver ripercorso la storia clinica del periziato, nonché la letteratura scientifica sull'argomento, ha concluso di trovarsi di fronte ad una patologia, il disturbo generalizzato dello sviluppo, di cui non è tuttora ipotizzabile una correlazione con alcuna causa nota in termini statisticamente accettabili e probanti; ha aggiunto che vi concorre un possibile ruolo di fattori genetici, mentre non sussistono ad oggi studi epidemiologici definitivi che consentano di porre in correlazione la frequenza dell'autismo con quella della vaccinazione antipolio Sabin nella popolazione. Riporta altresì i passaggi argomentativi in cui il c.t.u. ha confutato la letteratura medica a lui fatta pervenire dal consulente di parte, nonché la soluzione da questi prospettata.
2.1. Deve qui ribadirsi che il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (v. ex plurimis da ultimo Cass. ord. n. 1652 del 2012, Cass. ord. 23/12/2014 n. 27378, Cass. 16/02/2017 n. 4124).
Né le osservazioni riproposte nel ricorso appaiono contenere elementi decisivi al fine confutare la soluzione del c.t.u., che ha argomentato che la scienza medica valorizzata dal c.t.p. non consente, allo stato, di ritenere superata la soglia della mera possibilità teorica della sussistenza di un nesso di causalità.
La Corte territoriale si è quindi attenuta ai principi dettati da questa Corte anche con riguardo alla materia che ci occupa, secondo i quali (v. Cass. 17/01/2005 n. 753, Cass. 19/01/2011 n. 1135, Cass. 29/12/2016 n. 27449, ord.) la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto l'effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un'ipotesi possibile.
3. Risulta poi che il c.t.u. nominato in grado d'appello, come riferito dallo stesso ricorrente alle pagg. 12 ss. del ricorso, nel proprio elaborato ha tenuto conto e puntualmente argomentato in merito alle osservazioni critiche alla c.t.u. fattegli pervenire, nei termini fissati ex art. 195 c.p.c. III comma, dalla difesa appellante, sicché, eliminato il dubbio di possibili vizi processuali, il ricorrente sollecita in sostanza una rilettura dei dati di causa più coerente con le proprie prospettazioni, e quindi una diversa valutazione di merito, inammissibile in questa sede.
4. Il ricorso risulta quindi inammissibile ex art. 375 comma 1 n. 1 c.p.c, sicché il Collegio ritiene di confermare con ordinanza in camera di consiglio la proposta formulata dal relatore ex art. 380 bis c.p.c.
5. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.
6. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.Lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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