Spetta l'assegno di invalidità anche se lo straniero è in possesso solo del permesso di soggiorno
Corte di Appello di Perugia, Sezione Lavoro, sentenza del 13 giugno 2012, n. 64
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 492 volte dal 10/09/2012
E’ respinto l’appello e, pertanto, riceve conferma la sentenza impugnata, che ha condannato l’INPS a corrispondere al cittadino straniero i ratei arretrati dell’assegno mensile d’invalidità civile, maturati nel corso del periodo limitatamente al quale egli era in possesso dell’ordinario permesso di soggiorno. Fermo restando che la norma invocata dall’INPS è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 187/2010 e, pertanto, non più applicabile a far data dal 4 giugno 2010, comunque l’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 non avrebbe potuto avere sorte diversa per manifesto contrasto con il Regolamento comunitario CE n. 859/2003. Tale Regolamento non prevede, dunque, che lo straniero sia stabilmente residente in uno Stato dell’Unione e quindi in possesso di un documento che in Italia è denominato carta di soggiorno, ma soltanto che si trovi in una situazione di “soggiorno legale” nel medesimo Stato, situazione che è certamente attestata dal possesso del permesso di soggiorno, rilasciato solo agli stranieri che si trovino a titolo legittimo nel territorio dello Stato italiano.
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
- SEZIONE LAVORO -
[...]
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
[...]
OGGETTO: assegno mensile d'invalidità civile
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 aprile 2010 dinanzi al Tribunale di Perugia, Xxx, cittadino albanese titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (la cosiddetta carta di soggiorno) esponeva di essere stato riconosciuto invalido civile al 76%, in seguito a domanda presentata il 27 settembre 2003. L'INPS gli aveva liquidato l'assegno mensile d'invalidità civile soltanto a decorrere dal 1° aprile 2009, nonostante egli, al momento della domanda amministrativa, fosse già legalmente soggiornante nel territorio italiano. Egli conveniva in giudizio l'INPS, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Comune di Perugia, e chiedeva che fosse accertato il suo diritto a percepire l'assegno d'invalidità civile a decorrere dal 10 giugno 2005, quando aveva maturato i cinque anni di permanenza legale nel territorio dello Stato, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con la conseguente condanna dell'INPS a corrispondergli gli arretrati, con interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo al saldo e con vittoria di spese.
L'INPS, costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente la decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 42 del D.L. n. 269/2003, l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda; nel merito, rilevava l'insussistenza dei requisiti socio-economici, e chiedeva il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 211/2011, [...] il Tribunale condannava l'INPS a corrispondere al ricorrente i ratei arretrati dell'assegno mensile d'invalidità civile, maturati tra il gennaio e il marzo 2009, oltre agl'interessi legali o alla rivalutazione, da calcolarsi ai sensi dell'art. 16, VI° comma della legge n. 412/91. [...]
Con atto depositato il 20 aprile 2011, l'INPS interponeva appello avverso la decisione, chiedendone la riforma. Xxx si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del gravame. [...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda, avendo rilevato che, nelle more del deposito del ricorso, è stata pubblicata la sentenza n. 187 del 2010, con cui la Corte costituzionale, dando seguito alle pronunce n. 306 del 30 luglio 2008 (in tema d'indennità d'accompagnamento) e n. 11 del 23 gennaio 2009 (in materia di pensione d'inabilità civile) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile d'invalidità, di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Preso atto della pronuncia, e rilevato che fino al 31 dicembre 2006 il ricorrente non era stato in possesso degli altri requisiti socio-economici, poichè il suo reddito superava il limite di legge, ha quindi condannato l'INPS al pagamento dei ratei del beneficio assistenziale, maturati dal Xxx tra il gennaio 2007 e il marzo 2009.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 187 del 28 maggio 2010 [...] ha rilevato:
"Il suddetto assegno [d'invalidità civile, n.d.e.]... costituisce una provvidenza destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la sopravvivenza. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ove si versi, come nel caso di specie, in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, la norma de qua, che interviene direttamente e restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali, viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali imposti dall'evocato parametro costituzionale, poichè discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini".
L'INPS ripropone in questa sede l'eccezione concernente il difetto del requisito rappresentato dalla titolarità della carta di soggiorno, per il periodo anteriore all'aprile 2009. Sostiene che la pronuncia della Corte costituzionale, citata dal primo giudice, non ha effetto retroattivo, e non avrebbe potuto regolare il caso concreto.
La censura è infondata. Secondo l'art. 136 della Costituzione, "quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione". La norma invocata dall'INPS è stata dichiarata incostituzionale con sentenza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2010, pertanto dal 4 giugno 2010 non poteva più essere applicata, con il solo limite del rispetto dei rapporti esauriti, tra i quali non era certo annoverabile quello tra il Xxx e la pubblica amministrazione, non ancora definito, proprio perchè sub iudice. Correttamente, dunque, il Tribunale ha regolato il caso devoluto alla sua cognizione, come se la norma in questione non fosse mai esistita, e ha parzialmente accolto la domanda.
Del resto, a parere di questa Corte, quella disposizione di legge sarebbe stata inapplicabile anche a prescindere dalla declaratoria d'illegittimità della Corte costituzionale.
L'art. 80, comma 19, della legge citata prevedeva che "ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 286/1998 l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari della carta di soggiorno". In sostanza, quindi, lo Stato italiano erogava i benefici assistenziali, quale quello richiesto dal ricorrente, allo straniero che, in possesso dei requisiti sanitari, fosse anche in possesso della carta di soggiorno, la quale viene concessa agli stranieri che risiedano nel territorio da un congruo numero d'anni; lo negava, invece, agli stranieri che, legalmente presenti nel territorio, fossero titolari del semplice permesso di soggiorno, per sua natura a tempo determinato, anche se suscettibile di rinnovo.
La disposizione era in contrasto con le disposizioni dettate in materia dalla Comunità Europea, in particolare con il regolamento CE n. 1408/1971 e con il regolamento di attuazione n. 574/1972, in tema di applicazione ai lavoratori dei regimi di sicurezza sociale. Il principio fondamentale in essi sancito è quello della parità di trattamento, in virtù del quale le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri sono soggette agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato medesimo. Tale disciplina in materia di sicurezza sociale è stata poi estesa ai cittadini dei Paesi terzi con regolamento CE n. 859/2003, [...] all'unica condizione che il cittadino non comunitario si trovi in una situazione di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro. In tal modo, ai cittadini dei Paesi terzi sono stati riconosciuti i medesimi diritti e i medesimi obblighi dei cittadini dell'Unione Europea. Il regolamento non prevede, dunque, che lo straniero sia stabilmente residente in uno Stato dell'Unione e quindi in possesso di un documento che in Italia è denominato carta di soggiorno, ma soltanto che si trovi in una situazione di "soggiorno legale" nel medesimo Stato, situazione che è certamente attestata dal possesso del permesso di soggiorno, rilasciato solo agli stranieri che si trovino a titolo legittimo nel territorio dello Stato italiano.
Poichè il regolamento comunitario è norma self executing, ossia dotata di efficacia diretta negli Stati membri senza necessità di provvedimenti interni attuativi, le disposizioni in esso contenute sono immediatamente applicabili nello Stato membro, anche in presenza di norme interne con esse contrastanti, come appunto quella in esame, le quali, pertanto, devono essere disapplicate dall'autorità giudiziaria, senza che sia necessario sottoporre la questione alla Corte costituzionale.
Per tutti i motivi esposti, l'appello dev'essere respinto, e la sentenza impugnata dev'essere integralmente confermata. Infine, l'INPS dev'essere condannato a rifondere all'appellato le spese del grado.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
[...]
Così deciso in Perugia, il 22 febbraio 2012.
[...]
Depositato in cancelleria il 13/06/2012
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