Pensione di invalidità anche allo straniero con permesso di soggiorno ordinario
Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, Sentenza del 27 ottobre 2011
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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massima: l'art. 80 comma 19 della L. n. 388/2000 in relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del D. Lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, con riferimento alla pensione di invalidità civile, dalla sentenza n. 11 del 23.1.2009, con la quale la Corte Costituzionale, dando seguito alla pronuncia n. 306 del 30.7.2008 (in tema di indennità di accompagnamento), ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui le suddette norme escludono che la pensione di invalidità civile di cui all'art. 12 della L. n. 118/71 possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perchè essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito stabiliti per la carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice... all'esito della discussione orale ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente:
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
[...]
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente si è rivolto al competente Giudice del lavoro e della previdenza di Perugia lamentando il mancato riconoscimento dela pensione di invalidità civile nonostante l'accertamento dello stato di invalido al 100% da parte della commissione sanitaria istituita presso la USL di residenza.
La reiezione del beneficio è conseguita, secondo quanto si evince dalla delibera del Comune di Assisi allegata in atti e data 1.12.2008, dalla mancanza in capo al ricorrente, cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno, della carta di soggiorno, oggi del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.
Convenendo in giudizio tanto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quanto l'INPS ed il Comune di Assisi chiede dunque che sia accertato il suo diritto alla percezione della pensione di invalidità civile e la conseguente condanna dell'INPS alla relativa corresponsione del trattamento economico.
Ai sensi del DPCM 30.3.2007, art. 5 comma 4, emesso in attuazione dell'art. 10 del DL n. 203/2005, convertito nella Legge n. 248/2005, "l'INPS subentra al Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1.4.2007, ancorchè riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data."
Essendo il presente giudizio stato introdotto successivamente a questa data, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero convenuto.
Quanto alla legittimazione passiva del convenuto Comune la Corte di Cassazione (Sez. Lav., n. 13892, 24.9.2002) ha già da tempo avuto modo di precisare che soltanto gli enti chiamati dalla legge a rispondere del debito, cioè Regioni oppure INPS, debbano essere convenuti in giudizio, tanto nelle azioni di mero accertamento del diritto, quanto nelle azioni di condanna e ciò quali che siano i soggetti amministrativi della cui opera Regioni o INPS si avvalgano e che in senso civilistico assumono la mera veste di ausiliari del debitore.
Va allora esclusa la legittimazione passiva del Comune di Assisi.
Il ricorso, depositato dopo il 1.1.2005 – a decorrere dalla quale data vige ai sensi dell'art. 42 3° comma DL 269/2003, il termine semestrale dalla comunicazione dell'esito del procedimento istruttorio per proporre l'azione giudiziaria, a pena di decadenza – è ammissibile con esclusivo riguardo al provvedimento allegato in atti e proveniente dal Comune di Assisi in data 1.12.2008 e dichiaratamente consegnato al ricorrente nel marzo 2009.
Il provvedimento negativo del Comune di Assisi avverso il quale insorge il ricorrente fa riferimento all'accertamento sanitario di revisione compiuto nel febbraio 2008.
Nulla può pretendere il ricorrente con riferimento al periodo precedente, in relazione cioè all'originaria domanda proposta nel febbraio 2006, perchè già oggetto di un primo provvedimento negativo del Comune – richiamato nello stesso successivo del 1.12.2008 – che non è stato "impugnato" in sede giudiziale tempestivamente.
In ragione della data della domanda giudiziaria rivolta nei confronti dell'INPS va esclusa la paventabile prescrizione del diritto.
È poi inapplicabile a materia diversa da quella disciplinata dalla invocata legge n. 438/92 l'istituto della decadenza dall'azione.
Ciò premesso, osserva il Giudicante che la norma di legge ordinaria ostativa, ad avviso del Comune di Perugia, all'erogazione della provvidenza al ricorrente, ovvero l'art. 80 comma 19 della L. n. 388/2000 in relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del D. Lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, con riferimento alla pensione di invalidità civile, dalla sentenza n. 11 del 23.1.2009, con la quale la Corte Costituzionale, dando seguito alla pronuncia n. 306 del 30.7.2008 (in tema di indennità di accompagnamento), ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui le suddette norme escludono che la pensione di invalidità civile di cui all'art. 12 della L. n. 118/71 possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perchè essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito stabiliti per la carta di soggiorno.
La Corte di Cassazione ha riaffermato tale principio (Cass. Sez. Lav. n. 14733 del 5.7.2011).
Alla stessa conclusione, peraltro, la giurisprudenza di merito era già pervenuta a prescindere dalla intervenuta pronuncia di incostituzionalità, sulla scorta della rilevata incompatibilità della normativa nazionale italiana con l'art. 41 dell'Accordo di cooperazione tra Comunità Europea e Regno del Marocco recapito con regolamento CEE n. 2211/78 che prevede che i lavoratori cittadini marocchini godano, in materia di sicurezza sociale – nel quale rientra la materia delle prestazioni di invalidità a mente del regolamento CEE n. 1408/71 – di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli articoli 169 e 177 del Trattato Istitutivo, .... ha ritenuto l'applicazione diretta del citato articolo 41.
Pertanto, dovendosi ritenere inapplicabile e, comunque, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, definitivamente espunta con efficacia retroattiva dall'ordinamento giuridico la disposizione di legge che precludeva l'accesso alla provvidenza richiesta e rilevato che mentre non è in contestazione il possesso delle condizioni sanitarie, il requisito reddituale per l'accesso alla pensione è stato dimostrato in corso di causa, la pretesa del ricorrente deve ritenersi fondata.
Per quanto precisato sopra con riguardo alla decadenza maturatasi con riguardo alla domanda originaria, va pertanto dichiarato che il ricorrente ha diritto dal 1° marzo 2008 (primo giorno del mese successivo all'accertamento sanitario di revisione disposta d'ufficio nel febbraio 2008) a percepire la pensione di invalidità civile e INPS va condannato dalla medesima data al pagamento della prestazione e ai ratei arretrati sui quali competono interessi e rivalutazione monetaria (tenendo conto che l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme spettanti a ristoro del maggior danno derivante dalla svalutazione: art. 16, 6° comma, legge 30.12.1991 n. 412, come modificato dall'art. 1, 783° comma, della legge 27.12.2006, n. 296) dalla debenza e sino al saldo.
Va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione tanto della decadenza dichiarata, quanto del valore decisivo rivestito dalla pronuncia della Corte Costituzionale e dagli interventi chiarificartori della Corte di Cassazione...
P.Q.M.
[...]
Dichiara che il ricorrente ha diritto alla pensione di invalidità civile a decorrere dal 1° marzo 2008;
Condanna INPS a corrispondere al ricorrente la pensione di invalidità civile con tale decorrenza, corrispondendo sui ratei arretrati interessi e rivalutazione nei limiti di cui in motivazione;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 27 Ottobre 2011
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