Le Sezioni Unite Civili hanno stabilito. In materia di prestazioni assistenziali e previdenziali è sospesa la prescrizione, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo che condiziona la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 cod. proc. civ., vigendo il proncipio per cui la prescrizione non corre durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato.