Le Sezioni Unite, nell’affermare l’effettività della natura di interpretazione autentica dell’art. 12, comma 11 del d.l. n. 78 del 2010 (convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 2010) dell’art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, hanno stabilito che, in caso di svolgimento di una pluralità di attività autonome, il principio dell’assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente opera solamente con riguardo alle attività esercitate in forma d’impresa da commercianti, artigiani o coltivatori diretti e sempreché per la diversa attività autonoma da questi esercitata non sia prevista obbligatoriamente l’iscrizione alla gestione previdenziale separata.