In materia di opposizione a cartella esattoriale per crediti previdenziali è competente il Tribunale del luogo ove ha sede l'ufficio dell'ente, se si tratta di lavoro subordinato; altrimenti, se si tratta di lavoro autonomo, il Tribunale nella cui circoscrizione risiede l'attore. Ai sensi dell'articolo 444, terzo comma, del Codice di procedura civile, al quale rinvia l'articolo 24, sesto comma, del Decreto Legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46, giudice del lavoro territorialmente competente a conoscere delle opposizioni a cartella esattoriale per crediti previdenziali è il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'ente preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori. Per ufficio dell'ente, il quale, ai sensi dell'articolo 444, terzo comma, del Codice di procedura civile, rileva ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie concernenti gli obblighi contributivi del datore di lavoro, deve intendersi quello (da individuare in correlazione alla sede dell'impresa o ad una sua dipendenza) che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza, rimanendo ininfluentI eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa ed essendo altresì priva di rilievo la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale (Cassazione, ordinanza del 23 dicembre 2004, n. 23893). Quanto detto si riferisce alle ipotesi di rapporti di lavoro subordinato. Nel caso di obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'articolo 444, primo comma, del Codice di procedura civile (come modificato dall'articolo 86 del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'articolo 86 citato), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma (Cassazione, sentenza del 9 novembre 2004, n. 21317).