Il danno esistenziale sussiste nel caso che venga negato il trasporto al disabile
TAR Marche-Ancona, sez. I, sentenza del 11 gennaio 2013, n. 23
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 145 volte dal 11/05/2013
Il caso esaminato riguarda una ragazza disabile che senza giustificati motivi si vede privata, per un determinato periodo di tempo, del servizio di trasporto scolastico da parte del Comune. La sentenza in esame, quindi, interviene in merito alla quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato alla disabile e quindi alla famiglia. L’ingiustizia del danno patito dalla famiglia deriva dall’ingiustificato ritardo con cui il Comune si è attivato per garantire alla disabile il servizio richiesto.
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