La sentenza penale emessa in applicazione del rito speciale dell’applicazione della pena su richiesta, ex articolo 444 del Cpp, costituisce un elemento di prova “importante” per cui il giudice del risarcimento ove intenda distaccarsene deve fornire adeguata motivazione. Con questa argomentazione la Corte di cassazione, con la sentenza 9456/2013, ha accolto il ricorso di uno sciatore che chiedeva i danni ad uno snowbordista già condannato in sede penale con rito speciale per lesioni colpose. In appello, però, il giudice aveva ritenuto non provata la responsabilità dell’investitore. Diversamente, la Suprema corte rifacendosi ad una sentenza delle Sezioni unite (17289/2006) ha condiviso il principio per cui “la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall’onere della prova”.