MISURE CAUTELARI PERSONALI I provvedimenti di convalida del fermo e dell'arresto del soggetto sottoposto ad indagini preliminari, seppure contestuali a quelli impositivi di misure cautelari personali, si presentano da questi del tutto autonomi. Le impugnazioni proposte avverso le ordinanze che dispongono misure cautelari, pertanto, non possono estendersi ai provvedimenti di convalida, e viceversa. La previsione normativa di cui all'art. 77 del Codice Antimafia non può interpretarsi nel senso che allorquando i soggetti siano indiziati di delitti per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza di reato e rientrino nella categoria di cui all'art. 4 del medesimo provvedimento, è legittimo il ricorso al fermo anche in mancanza del pericolo di fuga, quale ulteriore presupposto previsto di regola dalla richiamata prescrizione codicistica. Una tale interpretazione, invero, vincolando il potere di fermo unicamente alla tipologia del reato, avrebbe l'effetto di allargare enormemente un tale potere, consentendo la privazione della libertà di un soggetto, sia pure nei ristretti limiti temporali propri dell'istituto, sulla sola base della sussistenza di gravi indizi di un qualsivoglia reato da parte di un soggetto annoverabile nelle categorie contemplate dallo stesso Codice Antimafia, senza necessità di alcun altro requisito, in tal modo finendo per creare una nuova ulteriore ipotesi di arresto facoltativo fuori della flagranza. Cass. pen., Sez. II, ud. 20 aprile 2012 - dep. 19 luglio 2012, n. 29359