Cass. pen., Sez. VI, ud. 23 ottobre 2012 - ud. 16 novembre 2012, n. 44936 INDAGINI PRELIMINARI - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI Il termine per le indagini preliminari decorre dalla data in cui il Pubblico Ministero ha provveduto ad iscrivere, nell'apposito registro delle notizie di reato, il nominativo della persona alla quale il reato è attribuito, senza che al Giudice sia consentito di stabilire una diversa decorrenza. Eventuali ritardi nella predetta iscrizione, tanto della notizia di reato quanto del nominativo cui il reato è attribuito, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma 3, c.p.p., anche nell'ipotesi in cui si tratti di ritardi colpevoli o abnormi, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale. Sono utilizzabili le videoregistrazioni che, pur effettuate in ambito domiciliare, hanno ad oggetto comportamenti a carattere comunicativo, risultando in tal caso applicabile, in via interpretativa, la disciplina legislativa dell'intercettazione ambientale in luoghi di privata dimora. Ciò premesso, devono tuttavia considerarsi contra legem i provvedimenti con cui si è concessa l'autorizzazione nonché la proroga delle intercettazioni di conversazioni tra presenti aventi luogo all'interno dello studio privato dell'imputato, laddove abbiano previsto anche riprese video di comportamenti non comunicativi, con conseguente inutilizzabilità degli esiti di tali ultime riprese.