Archiviazione per particolare tenuità del fatto: ipotesi di annullabilità dell'ordinanza.
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14/09/2017) 04-10-2017, n. 45630
Avv. Corrado Cocchi
di Viterbo, VT
Letto 280 volte dal 13/10/2017
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza con cui un giudice per le indagini preliminari, all’esito dell’udienza camerale fissata in seguito all’opposizione alla richiesta di archiviazione, aveva disposto l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto perchè tale causa di non punibilità non era stata invocata dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione.
Dunque, è "inibita al giudice per le indagini preliminare la archiviazione giustificata dal riconoscimento della lieve entità del fatto se non via stata una specifica richiesta in tal senso del pubblico ministero; riconoscere al giudice tale facoltà comporterebbe infatti da un lato l'assegnazione allo stesso di un potere di riconoscimento della responsabilità, seppure nella dimensione "lieve", in assenza di richiesta della procura e, dall'altro la lesione del diritto di difesa dell'indagato e della persona offesa, che hanno diritto al contraddittorio sul punto."
Per tali motivi la Corte ha annullato l'ordinanza di archiviazione e rimesso gli atti al Tribunale per il proseguo del processo.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
Filtra per
Altri 8 articoli dell'avvocato
Corrado Cocchi
-
Epidemia da COVID-19: le sanzioni per chi viola la quarantena e i rischi per medici e operatori sanitari.
Letto 155 volte dal 03/04/2020
-
Nuovo decreto: tra abolitio criminis e condono penale
Letto 126 volte dal 03/04/2020
-
COVID-19: quali sono i rischi per la diffusione di fake news?
Letto 81 volte dal 27/03/2020
-
Responsabilità penale del datore di lavoro da contagio per covid-19
Letto 106 volte dal 27/03/2020
-
Inosservanza delle misure di contenimento e applicazione del sistema sanzionatorio
Letto 94 volte dal 12/05/2020