Nel caso di titolo esecutivo rappresentato da provvedimento reso in materia di separazione tra coniugi, rientra nella competenza per valore del Giudice di Pace la cognizione dell’opposizione a precetto, laddove la somma precettata sia di importo inferiore ad € 5.000. Dinnanzi al Tribunale ordinario veniva presentata opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., opposizione con la quale veniva contestato il diritto dell’opposta di procedere ad esecuzione forzata. Sulla base del richiamato art. 615, comma 1, c.p.c., la competenza per la domanda in questione appartiene al Giudice “competente per materia o valore”. L'art. 7, c.p.c., inoltre, dispone – come noto – che il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad € 5.000. Nella specie: l’importo per cui era stata eseguita l’intimazione ammontava, compresi gli interessi legali, ad una somma di € 1.738,96; il titolo esecutivo in questione risultava integrato da un provvedimento reso in sede di separazione personale dei coniugi. L’opposta formulava quindi eccezione di incompetenza.