L'art. 244 c.p.c. stabilisce che la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna deve essere interrogata. L'introduzione di tale mezzo istruttorio è soggetta ad una formalità unitaria, composta dall'indicazione di persone e di circostanze di fatto, le une e le altre destinate a c