Il provvedimenti sotto riportato è particolarmente importante perché ribadisce il più recente orientamento giurisprudenziale formatisi sull'articolo dell'art. 155, comma V°, del codice di procedura civile. La norma è stato aggiunta dal legislatore nel 2005 per far fronte a vari problemi di ordine pratico e ha disposto la proroga dei termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. La dottrina e la giurisprudenza si sono lungamente interrogate sui rapporti fra questa disposizione e quella contenuta nel comma successivo, il quale precisa che la giornata del sabato è, comunque, considerata lavorativa. In giurisprudenza si sono manifestati due orientamenti contrapposti. Secondo una prima corrente interpretativa, infatti, il legislatore avrebbe semplicemente equiparato il sabato ad un giorno festivo mentre secondo un'altra interpretazione egli avrebbe esteso la disciplina della postergazione solo ai termini " a decorrenza successiva". Nell'ordinanza in commento il Tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Andria, ha aderito a quest'ultimo orientamento. Nel caso considerato, la parte attrice aveva eccepito la tardiva costituzione in giudizio dei convenuti, da cui sarebbe derivata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e la fondatezza dell'ordinanza di cui all'art. 186 bis c.p.c. Secondo parte attrice, infatti, i convenuti si sarebbero dovuti costituire in giudizio venerdì, dato che il termine previsto dall'art. 167, comma II°, c.p.c. cadeva nella giornata di sabato. Il Tribunale di Rovigo ha, però, respinto l'eccezione proposta spiegando che il quinto comma dell'art. 155 c.p.c. non si può applicare ai termini da calcolare a ritroso. Ad avviso del Tribunale, questa interpretazione corrisponde maggiormente al dettato normativo e rispetta la ratio della norma che, coincide con la tutela del diritto di difesa della parte che compie l'atto. Questa regola, pertanto, non si può applicare ai termini "determinati a ritroso", perché, in questo caso, il legislatore ha previsto un termine a favore della controparte, che deve avere la possibilità di esaminare gli scritti difensivi avversari.