«Nella struttura delle opposizioni all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, secondo comma, c.p.c., 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla I. n. 52 del 2006 nel senso dell’articolazione di una fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione e di una dovuta fase a cognizione piena davanti a quello stesso giudice o - per le sole opposizioni ex art 615 e 619 c.p.c. - davanti a quello competente nei merito deve ritenersi che il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé, tanto se in senso negativo, quanto se in senso positivo riguardo alla chiesta tutela sommaria (cioè, rispettivamente: a) con rigetto dell’istanza di sospensione nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 c rigetto della sospensione o dell’adozione dei provvedimenti indilazionabili nell’esecuzione ai sensi dell’art. 618 c.p.c.; b) con accoglimento dell’istanza dì sospensione o - nell’opposizione agli atti - della richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili ai sensi del secondo comma dell’art. 618 c.p.c.) e nel contempo fissa il termine per l’introduzione del giudizio di merito o - nelle sole opposizioni ex artt 615 e 619 c.p.c. - quello per la riassunzione davanti al giudice competente, debba provvedere sulle spese della fase sommaria. La relativa statuizione è ridiscutibile nell’ambito del giudizio di merito» «Qualora il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela emesso a chiusura della fase sommaria delle opposizioni di cui agli artt. 615, secondo comma, 617 e 619 c.p.c., ometta di fissate il termine per l’introduzione del giudizio di merito (o - nelle opposizioni ex artt. 615 e 619) per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata, tanto se vi sia provvedimento sulle spese quanto se manchi, può alternativamente o chiedere al giudice dell’esecuzione la fissazione del termine con istanza ai sensi dell’art 289 c.p.c. nel termine perentorio previsto da detta norma o introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito sempre nel detto termine, restando esclusa comunque l’esperibilità contro l’irrituale provvedimento del ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, della Costituzione». «La mancanza dell’istanza di integrazione nel termine di cui all’art. 289 c.p.c. ovvero dell’iniziativa autonoma della parte di introduzione dei giudizio di merito nello stesso termine, determinano l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 307, terzo comma, c.p.c., per mancata prosecuzione, con conseguente impossibilità dì mettere in discussione il provvedimento sulle spese».