Spese processuali: la motivazione prevale sul dispositivo contrastante
Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 15.06.2012 n° 9840
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 521 volte dal 02/01/2013
“Se c’è contrasto fra dispositivo e motivazione sul punto delle spese processuali prevale senz’altro la seconda in quanto il primo esprime in forma riassuntiva la decisione. Ciò perché il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, il contrasto tra motivazione e dispositivo, nel quale le spese processuali di secondo grado sono integralmente compensate tra le parti, non può che essere sciolto nel senso della prevalenza della motivazione sul dispositivo”.
SEZIONE VI-3 CIVILE
Ordinanza 15 giugno 2012, n. 9840
...omissis...
Svolgimento del processo
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione; che la relazione ha il seguente contenuto:
"1. La Corte di appello di Roma, accogliendo l'impugnazione proposta dalla D. in riferimento all'indennizzo derivante da un contratto di assicurazione, alla stessa riconosciuto in minor importo dal primo giudice: nella parte motiva, statuiva che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in favore del procuratore antistatario dell'appellante; nel dispositivo, compensava integralmente le spese del secondo grado di giudizio (sentenza dell'8 ottobre 2009).
2. Avverso la suddetta sentenza, D.A. propone ricorso per cassazione con tre motivi.
La società assicuratrice, ritualmente intimata, non svolge difese.
E' applicabile ratione temporis la L. 18 giugno 2009, n. 69.
Proposta di decisione.
1. I motivi, con i quali si deducono plurime violazioni di legge, vizi motivazionali e nullità della sentenza, unitariamente considerati, vanno accolti.
2. Dall'intera parte motiva della sentenza emerge in modo inequivocabile l'accoglimento dell'appello principale, proposto dalla D., e l'inammissibilità dell'appello incidentale, proposto dalla Assicurazione. Consequenziale, è, quindi, quanto statuito nella parte motiva in ordine al principio della soccombenza che regola le spese processuali, comportante la condanna dell'Assicurazione a favore dell'appellante. Atteso che il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, il contrasto tra motivazione e dispositivo, nel quale le spese processuali di secondo grado sono integralmente compensate tra le parti, non può che essere sciolto nel senso della prevalenza della motivazione sul dispositivo (arg. da Cass. 4 marzo 2005, n. 4741)";
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Motivi della decisione
che, preliminarmente, deve dichiararsi l'inammissibilità del controricorso, notificato in prossimità della data della adunanza camerale;
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;
che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata in relazione alle spese processuali del grado di appello;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 cod. proc. civ., la causa va decisa nel merito, con la condanna dell'Assicurazione al pagamento, in favore D.A., delle spese processuali del giudizio di appello, liquidate in Euro 147,00 per esborsi, Euro 988,00 per diritti, Euro 1450,00 per onorari, oltre spese come per legge;
che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza;
che tutte le spese liquidate sono da distrarsi a favore dell'Avv. Domenico Perrone, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna ASSICURAZIONI GENERALI SPA al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali: del giudizio di appello, liquidate in Euro 147,00 per esborsi, Euro 988,00 per diritti, Euro 1450,00 per onorari, oltre spese come per legge; del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge; spese tutte da distrarsi a favore dell'Avv. Domenico Perrone, dichiaratosi antistatario.
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