Il decreto in commento si occupa del tema della eseguibilità da parte del Conservatore dell’ordine di cancellazione della trascrizione del sequestro giudiziario emanato dal Giudice, già sulla base della sentenza di primo grado e senza attendere il passaggio in giudicato della pronuncia. In particolare, il reclamante ex artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.c. lamentava il fatto che il Conservatore avesse rifiutato di eseguire la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica e della trascrizione del sequestro eseguito in corso di causa così come disposta dalla sentenza, non passata in giudicato in quanto appellata, n. 16/2012 del Tribunale di Modena. Secondo il Giudice di Reggio Emilia, la prima domanda è manifestamente infondata perchè è possibile solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza così come prevede l’art. 2668 c.c., ciò anche se in sede di appello non è stata domandata la sospensione dell’esecutività della sentenza e se il procedimento di appello sarà definito non prima del 2017. (da altalex)