Sequestro giudiziario: sì a cancellazione della trascrizione prima del giudicato Tribunale Reggio Emilia, decreto 25.03.2013
Tribunale Reggio Emilia, decreto 25.03.2013
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 411 volte dal 11/05/2013
Il decreto in commento si occupa del tema della eseguibilità da parte del Conservatore dell’ordine di cancellazione della trascrizione del sequestro giudiziario emanato dal Giudice, già sulla base della sentenza di primo grado e senza attendere il passaggio in giudicato della pronuncia. In particolare, il reclamante ex artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.c. lamentava il fatto che il Conservatore avesse rifiutato di eseguire la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica e della trascrizione del sequestro eseguito in corso di causa così come disposta dalla sentenza, non passata in giudicato in quanto appellata, n. 16/2012 del Tribunale di Modena. Secondo il Giudice di Reggio Emilia, la prima domanda è manifestamente infondata perchè è possibile solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza così come prevede l’art. 2668 c.c., ciò anche se in sede di appello non è stata domandata la sospensione dell’esecutività della sentenza e se il procedimento di appello sarà definito non prima del 2017. (da altalex)
Tribunale di Reggio Emilia
Decreto 21-25 marzo 2013
(Pres. Savastano, est. Morlini)
REPUBBLICA ITALIANA
il Tribunale di Reggio Emilia
in composizione collegiale
riunito in camera di consiglio con l’intervento dei Magistrati:
Dott.ssa Rosaria SAVASTANO Presidente
Dott. Gianluigi MORLINI Giudice rel. est.
Dott. Giovanni FANTICINI Giudice
nel procedimento iscritto al n. 99/2013 R.G. Vol.
ha emesso il seguente
DECRETO
- LETTI il reclamo depositato il 9/1/2013 da Immobiliare X. s.r.l. ex artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.c. avverso il rifiuto del Conservatore di procedere alla cancellazione di due trascrizioni, nonché la memoria difensiva depositata dalla Agenzia delle Entrate il 15/3/2013;
- RILEVATO CHE il reclamo è stato ritualmente comunicato al P.M., che ha apposto il visto di intervento senza peraltro spiegare conclusioni;
- RITENUTO CHE il reclamo trae origine dalla sentenza, non passata in giudicato in quanto appellata, n. 16/2012 del Tribunale di Modena, che, così come integrata da ordinanza di correzione di errore materiale, dispone “la cancellazione della trascrizione in relazione alla domanda di esecuzione in forma specifica” ed “ordina la perdita di efficacia del sequestro giudiziario concesso in corso del presente processo” (cfr. all. 5 fascicolo di parte reclamante).
Ciò posto, il reclamante si duole del fatto che il Conservatore ha rifiutato di eseguire la domandata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica e della trascrizione del sequestro eseguito in corso di causa, ed in questa sede chiede ordinarsi al Conservatore stesso di procedere alle due cancellazioni,
- CONSIDERATO CHE, tanto premesso, la prima domanda è manifestamente infondata.
Sul punto, basta osservare che la cancellazione della domanda giudiziale, secondo la pacifica interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, basata sull’inequivoco tenore letterale dell’articolo 2668 c.c., è possibile solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza.
Pertanto, essendo incontestato che la sentenza non è passata in giudicato, la cancellazione della domanda non può e non deve essere eseguita, essendo del tutto irrilevante quanto dedotto dalla difesa di parte reclamante in ordine al fatto che in sede di appello non è stata domandata la sospensione dell’esecutività della sentenza e che il procedimento di appello sarà definito non prima del 2017;
- OSSERVATO CHE, fondata è invece la seconda domanda, relativa alla richiesta di cancellazione della trascrizione del sequestro giudiziario.
In proposito, si osserva che, sin dalla legge n. 353/1990, è stato abrogato l’articolo 683 c.p.c., che prevedeva la cancellazione del sequestro solo a seguito di sentenza passata in giudicato; mentre l’attuale riferimento normativo è quello dell’articolo 669 novies comma 3 c.p.c., che sancisce l’inefficacia del sequestro anche a seguito di rigetto della domanda con sentenza non passata in giudicato.
Il dato letterale, quindi, è certamente nel senso invocato dal reclamante.
Né coglie nel segno l’obiezione, formulata dal Conservatore, in ordine al fatto che, laddove la trascrizione del sequestro fosse cancellata, si verificherebbe un vuoto di tutela per il sequestrante nel caso di accoglimento dell’appello, risultando impossibile la trasformazione del sequestro in pignoramento ex art. 686 c.p.c., in ragione della precedente cancellazione del sequestro stesso.
Sul punto, deve replicarsi che, per un verso, così ragionando si verificherebbe piuttosto un vuoto di tutela per il sequestrato, che non trarrebbe alcun giovamento dalla pronuncia di primo grado di rigetto delle pretese di controparte, rimanendo invece assoggettato ad un vincolo disposto con una precedente ordinanza cautelare, frutto di accertamento sommario, superata da una successiva sentenza resa a cognizione piena (in questi esatti termini anche Cass. Sez,. Un n. 12103/2012, secondo la quale “è giustificato che sia riconosciuto alla cognizione piena un valore prognostico superiore a quella conseguibile nella istruzione sommaria del procedimento cautelare”, e la sentenza di primo grado, in quanto provvisoriamente esecutiva, deve essere “tale da potere essere accompagnata dalle misure volte a restaurare la situazione giuridica e di fatto anteriore all’attuazione della misura cautelare”).
Per altro verso e comunque, e l’argomento è davvero dirimente, l’obiezione in ordine all’impossibilità della trasformazione del sequestro in pignoramento, varrebbe solo per il caso di sequestro conservativo, mentre nella fattispecie che qui occupa trattasi di sequestro giudiziario, di talché è inconferente il richiamo all’articolo 686 c.p.c., e parimenti inconferente è il richiamo al precedente del Tribunale di Napoli 30/9/2011, agli atti, che appunto si è occupato di sequestro conservativo;
- EVIDENZIATO CHE, in ragione di tutto quanto sopra, il reclamo va accolto solo in parte, rigettando la domanda di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda, ed ordinando invece la cancellazione della trascrizione del sequestro giudiziario meglio indicata in dispositivo.
Nulla sulle spese, trattandosi di materia di volontaria giurisdizione non contenziosa (cfr. Cass. n. 2095/2011, nonché Corte Cost. nn. 6/2012 e 47/2011, in ordine alla non assoggettabilità alle spese di lite dei procedimenti di volontaria giurisdizione in cui è parte la Agenzia delle Entrate).
P.Q.M.
visti gli articoli 375 n. 1 e 411 comma 1 c.c., 741 e 747 c.p.c.
- in parziale accoglimento del reclamo, ordina la cancellazione della trascrizione del sequestro giudiziario n. 63 del 27/4/2007 RG 12771, RP 7353;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Reggio Emilia il 21/3/2013.
Reggio Emilia, 25/3/2013
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosaria SAVASTANO
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Gianluigi MORLINI
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