GIURISPRUDENZA CASSAZIONE CIVILE Cass. civ., Sez. I, 23 ottobre 2012, n. 18175 CASSAZIONE CIVILE - PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE - SEPARAZIONE DEI CONIUGI Elemento indispensabile per stabilire l'attribuzione e poi procedere alla valutazione di congruità dell'assegno di mantenimento è il contesto sociale in cui i coniugi hanno vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti del soggetto richiedente lo stesso. La valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione delle altre, non incontra alcun limite se non quello di specificare le ragioni del proprio convincimento, senza dover discutere ogni singolo elemento prospettato dalle parti o confutare ogni deduzione difensiva. Ne deriva che il vizio di motivazione deducibile con il ricorso ex art. 360, comma 5, c.p.c., non può consistere nella difformità di apprezzamento di fatti e delle prove compiuto dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte.