Il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., è ammesso soltanto contro provvedimenti connotati dagli indefettibili caratteri della definitività e della decisorietà e, dunque, in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. E', dunque, inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza resa nel procedimento di reclamo, ex art. 669-terdecies c.p.c. a seguito del provvedimento ante causam di rigetto del ricorso cautelare, difettando, nella descritta ipotesi, il requisito della definitività