Con una importante decisione, la prima espressamente pronunciata sul punto, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'art. 213 c.p.c., il quale consente al giudice di richiedere atti e informazioni alla p.a., non può essere utilizzato come uno strumento per sollevare le parti dall'onere probatorio su di esse incombente e che, pertanto, le parti stesse non possono sollecitare l'esercizio da parte del giudicedi tale potere officioso per acquisire documenti che potevano ottenere direttamente dall'amministrazione. Da questo principio generale, si fa discendere l'importante corollario che, nel caso di controversie risarcitorie scaturenti da sinistro stradale, le parti non possono pretendere che sia il giudice a disporre l'acquisizione d'ufficio ai sensi della menzionata disposizione, del rapporto eventualmente redatto in occasione del sinistro dalle forse di polizia, giacchè tale documentopuò essere direttamente acquisito dalle parti, giusta l'espressa previsione in tal senso dell'art. 11 codice della strada.