Risponde affermativamente la Suprema Corte al seguente principio di diritto oggetto di ricorso: “dica la Corte suprema di cassazione che, come nel caso in esame, avverso il provvedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (già concessa in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati) emesso dal giudice del Tribunale in un processo civile, il rimedio esperibile ed ammissibile è quello del ricorso al Presidente del Tribunale, come previsto dalla normativa di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, e sopra richiamata, secondo il processo speciale previsto per gli onorari di avvocato”.