Il credito vantato dall’equipaggio di uno yacht, battente bandiera Isole Cayman, rientra nei “crediti marittimi” ai sensi dell’art. 1, lett. m), Convenzione di Bruxelles del 10 maggio 1952, “Convenzione Internazionale per l’unificazione di alcune regole del sequestro conservativo delle navi di mare”, ratificata in Italia con Legge 25 ottobre 1977, n. 880 ed è assistito da privilegio marittimo sulla nave ai sensi dell’art. 552 del Codice della Navigazione e dell’art. 2, n. 2 della Convenzione Bruxelles del 10 aprile 1926 sui privilegi e le ipoteche marittime. Esso è meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1337 del Codice Civile, in quanto sussiste una responsabilità precontrattuale dell’armatore quando nello svolgimento delle trattative non ha tenuto un comportamento secondo buona fede provocando una mancata conclusione del contratto promesso. Pertanto, il sequestro è della nave pienamente fondato anche ai sensi della legge italiana in materia di sequestro conservativo: infatti, ai sensi degli articoli 2 ed 8 della citata Convenzione del 1952 una nave può essere sequestrata in uno dei Paesi contraenti (come l’Italia) ‘in virtù di uno dei crediti indicati all’articolo 1 o di qualsiasi altro credito che consenta il sequestro in base alla legge di detto Stato”.