Alla luce delle contestazioni sollevate dai preponenti, era legittimo tener conto del fatto che il modulo contenente le condizioni economiche dell’incarico di mediazione, richiamato nel successivo preliminare, recava solo la firma dell’acquirente, potendosi intendere tale richiamo come limitato agli obblighi assunti dalla parte che aveva espressamente accettato la proposta di mediazione. D’altrond