Allorchè la norma di cui all'art. 2947 prevede che il termine di prescrizione di cinque anni decorre dalla data del fatto, essa va intesa nel senso che detta prescrizione decorre dalla data del danno, per il necessario coordinamento con gli artt. 2043 e 2935 c.c. Solo in questa maniera si evita l'assurdo per cui se tra il fatto ed il danno intercorre un periodo superiore ai cinque anni, il danneggiato in effetti sarebbe privo di tutela, in quanto, prima del danno non avrebbe diritto a risarcimento, proprio per l'assenza del danno, nonostante il fatto illecito, e dopo l'insorgenza del danno, egli si troverebbe con il diritto al risarcimento già estinto per prescrizione. Ricollegato, quindi, il dies a quo della decorrenza della prescrizione, anche ai sensi dell'art. 2947, al momento in cui il diritto al risarcimento può essere esercitato, cioè al momento in cui si è verificato il "danno" (patrimoniale) nel senso sopra definito, va specificato cosa si intenda per il "verificarsi del danno". La legge riconnette il sorgere di una responsabilità extracontrattuale ad una modificazione dannosa della realtà esteriore in rapporto di causalità con l'azione del danneggi ante e che si renda causa, quale conseguenza immediata e diretta, di una diminuzione della sfera patrimoniale altrui. Non è quindi sufficiente una semplice oggettiva realizzazione del danno, ma è necessaria una sua esteriorizzazione, conoscibilità o percepibilità, nonchè acquisto di rilevanza giuridica, momento questo al quale l'ordinamento ricollega la nascita del diritto al risarcimento e quindi la facoltà di esercitare i poteri connessi.