"Non sfugge a questo giudicante il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la tutela del diritto di credito in via di urgenza è ammessa soltanto quando tale diritto si ponga in stretta connessione con un diritto non patrimoniale di modo che la lesione del credito si traduce nella violazione di un diritto fondamentale, assumendo i connotati della irreparabilità. Purtuttavia, nel caso di specie non vi è dubbio che la mancanza delle entrate rivenienti dalla convenzione con Lottomatica a causa della persistenza della iscrizione nel registro (effettuata oltretutto per un unico protesto su un assegno di piccolo importo, e frutto dunque di una mancanza di diligenza “veniale”) comporterebbe alla impresa di cui la ricorrente è titolare concreti problemi per continuare ad operare nella sua attività, e ciò nelle more di un ordinario giudizio di merito si tradurrebbe in una intollerabile limitazione alla sua iniziativa imprenditoriale privata tutelata ex art. 41 della Costituzione oltre che in un pregiudizio all’immagine commerciale nei confronti del ceto bancario e creditorio in genere"