Protesto che lede un diritto fondamentale deve essere cancellato
Tribunale Bari, sez. feriale civile, ordinanza 16.08.2013 n° 6224
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
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"Non sfugge a questo giudicante il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la tutela del diritto di credito in via di urgenza è ammessa soltanto quando tale diritto si ponga in stretta connessione con un diritto non patrimoniale di modo che la lesione del credito si traduce nella violazione di un diritto fondamentale, assumendo i connotati della irreparabilità. Purtuttavia, nel caso di specie non vi è dubbio che la mancanza delle entrate rivenienti dalla convenzione con Lottomatica a causa della persistenza della iscrizione nel registro (effettuata oltretutto per un unico protesto su un assegno di piccolo importo, e frutto dunque di una mancanza di diligenza “veniale”) comporterebbe alla impresa di cui la ricorrente è titolare concreti problemi per continuare ad operare nella sua attività, e ciò nelle more di un ordinario giudizio di merito si tradurrebbe in una intollerabile limitazione alla sua iniziativa imprenditoriale privata tutelata ex art. 41 della Costituzione oltre che in un pregiudizio all’immagine commerciale nei confronti del ceto bancario e creditorio in genere"
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE FERIALE CIVILE
Ordinanza 12 agosto 2013, n. 6224
n. 6224/S/2013 R.G.C.
ORDINANZA
Il Giudice monocratico di turno per la trattazione degli affari civili urgenti ai sensi dell’art. 3 legge n. 742/69,
letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in data 3.06.2013 da X. Y. K. dinanzi alla II Sezione civile del Tribunale al fine di ottenere un ordine di cancellazione del proprio nominativo dal Registro Informatico dei Protesti tenuto presso la C.C.I.A.A. di Roma allegando di essere già in possesso dei requisiti per ottenere la riabilitazione e di temere un pregiudizio grave ed irreparabile dal permanere di tale iscrizione per il tempo di un anno necessario al dovuto aggiornamento;
sentita la difesa della ricorrente e preso atto della mancata costituzione della C.C.I.A.A., che ha fatto tuttavia pervenire in cancelleria a mezzo fax il 7.08.2013 una breve memoria in cui sostanzialmente rappresenta la correttezza formale del proprio operato rimettendosi comunque al Tribunale per ogni determinazione legata al singolo caso di specie;
esaminati gli atti e i documenti di causa, ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 20 c.p.c. e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 9.08.2013;
attesa la sostanziale sussistenza del fumus boni iuris, in quanto, fermo restando che il pagamento dell’assegno bancario successivamente all’intervenuto protesto per difetto di provvista consenta al traente di evitare le sanzioni amministrative nei termini di cui agli artt. 8 e 9-bis legge n. 386/90 (cfr. nel caso di specie quietanze liberatorie all. 4 e 5 al ricorso), e tenuto conto che l’esclusione della possibilità di avvalersi della procedura amministrativa di cancellazione immediata dal registro dei protesti di cui all’art. 4 della legge n. 55/77 così come riformulato ad opera della legge n. 235/2000 da parte del traente di assegno protestato (ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 70/2003) comporterebbe per questi la necessità di ricorrere alla procedura giudiziale di riabilitazione di cui all’art. 17 legge n. 108/96 con ricorso al Presidente del Tribunale decorso un anno dal protesto stesso, appare evidente che, come già in precedenza sostenuto dalla giurisprudenza di merito, detto termine annuale contrasta con i principi espressi dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 in tema di tutela della riservatezza che sancisce il diritto del titolare dei dati personali (tra cui deve ritenersi possano rientrare anche quelli iscritti nel Registro Informatico dei Protesti che difatti non sono stati ricompresi nei “dati giudiziari” definiti dall’art. 4 comma 1 lett e) di ottenere senza indugio dal responsabile del trattamento l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione dei dati in caso di intervenuta modifica degli stessi;
reputato altresì sussistente anche il periculum in mora da ricondursi al pregiudizio imminente ed irreparabile che la ricorrente subirebbe in caso di persistenza della sua iscrizione quantomeno fino a gennaio 2014 nel Registro in quanto socia e legale rappresentante della Edicart S.a.s. (cfr. all. 1 al ricorso), impossibilitata per tale ragione a rinnovare con Assiteca S.p.a. la polizza fideiussoria indispensabile per proseguire la convenzione con Lottomatica Group S.p.a. per la ricevitoria del lotto e la gestione li lotterie varie a premi (cfr. comunicazione del 19.03.2013, all. 2 al ricorso); sul punto, non sfugge a questo giudicante il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la tutela del diritto di credito in via di urgenza è ammessa soltanto quando tale diritto si ponga in stretta connessione con un diritto non patrimoniale di modo che la lesione del credito si traduce nella violazione di un diritto fondamentale, assumendo i connotati della irreparabilità. Purtuttavia, nel caso di specie non vi è dubbio che la mancanza delle entrate rivenienti dalla convenzione con Lottomatica a causa della persistenza della iscrizione nel registro (effettuata oltretutto per un unico protesto su un assegno di piccolo importo, e frutto dunque di una mancanza di diligenza “veniale”) comporterebbe alla impresa di cui la ricorrente è titolare concreti problemi per continuare ad operare nella sua attività, e ciò nelle more di un ordinario giudizio di merito si tradurrebbe in una intollerabile limitazione alla sua iniziativa imprenditoriale privata tutelata ex art. 41 della Costituzione oltre che in un pregiudizio all’immagine commerciale nei confronti del ceto bancario e creditorio in genere;
ritenuto dunque accoglibile il ricorso, benché la peculiarità della questione sia in fatto che in diritto e la mancata costituzione formale della resistente costituiscano giusti motivi per disporre ai sensi degli artt. 92 e 669-octies c.p.c. la integrale compensazione delle spese del presente procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Feriale Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento cautelare n. 6224/S/2013 R.G.C., visti gli artt. 700 e 669-octies c.p.c., così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Roma di procedere senza indugio alla cancellazione del nominativo di X. K. Y. (MNTVNT78S70A662U) dal Registro Informatico dei Protesti con riferimento al Protesto iscritto e levato il 02.01.2013 per assegno dell’importo di € 443,00 tratto con difetto di provvista;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento cautelare ante causam.
Si comunichi.
Bari, 12.08.2013.
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