L'azione generale di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l'azione tipica dia esito negativo per carenza ab origine dell'azione stessa derivatene da un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al suo accoglimento, oppure allorché la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato.