Cass. civ., Sez. III, 10 dicembre 2012, n. 22376 DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE In relazione al contratto di opera intellettuale, ancorché risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quella determinata omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. La lesione di un diritto deve tradursi in un concreto pregiudizio, senza il quale la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto. Ciò detto, è evidente che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi da cui desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.