Si discute dell'applicabilità o meno dell’art. 38 codice di procedura civile, secondo comma, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Più precisamente, la problematica è relativa all’ipotesi in cui venga in rilievo un profilo di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo. L’ordinanza in commento ritiene che il secondo comma dell’art. 38 sia applicabile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il giudice, proprio sulla scorta dell’accordo tra le parti e sull’onere posto a loro carico per la riassunzione, deve provvedere con ordinanza alla cancellazione della causa dal ruolo, con espressa revoca del decreto ingiuntivo opposto, con impossibilità di ogni altra pronuncia.