In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in ipotesi di adesione del convenuto opposto all’eccezione di incompetenza proposta dall’attore opponente, il giudice, con ordinanza, previa espressa revoca del decreto ingiuntivo, deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo assegnando tre mesi di tempo per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice che le parti hanno indicato come competente e tale giudice e tale giudizio proseguirà per l’esame della fondatezza della pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria.