Nella superiore ordinanza, la Corte di cassazione a sezioni unite ha ribadito alcuni principi di diritto già statuiti in precedenti sentenze. a) il preavviso di fermo amministrativo è un atto autonomamente impugnabile; b) la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e giudice tributario a seconda della natura del credito azionato; c) l'impugnazione della comunicazione di fermo amministrativo va proposta dinanzi al tribunale, competente ratione materiae, versandosi nell'ambito dell'esecuzione forzata. Il punto c) appare un nuovo principio di diritto e statuisce che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. va proposta avanti il Tribunale civile sezione esecuzioni mobiliari.