L’esperto stimatore, nominato in una procedura esecutiva immobiliare, non è responsabile dell’errata descrizione dell’immobile pignorato quando il danneggiato dispone degli elementi per individuare l’effettiva consistenza dell’immobile. Il giudice, pur rilevando come, effettivamente, un passo della relazione di stima non fosse chiaro in ordine all’esatta individuazione degli immobili ivi descritti se letto isolatamente, rigetta la domanda dell’attore ritenendola infondata perché il medesimo, nella fattispecie in esame, aveva tutti gli strumenti per individuare la reale consistenza del compendio immobiliare.