Il giudice dell’esecuzione immobiliare può rilevare d’ufficio l’invalidità del pignoramento quando lo stesso è rivolto nel caso di un soggetto giuridico inesistente. Nel caso di specie, il pignoramento risulta eseguito nei confronti di un soggetto inesistente, determinando ciò la mancata instaurazione del rapporto processuale che, anche nell’esecuzione forzata, deve intercorrere tra soggetti e non con esclusivo riferimento ai cespiti aggrediti. Nel caso di specie l’atto di pignoramento è stato notificato ad un trust, in persona del trustee: in questo modo, la creditrice e l’ufficiale giudiziario hanno entificato il trust, considerandolo alla stregua di un soggetto giuridico che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del trustee. Non si tratta di un errore meramente terminologico, ma concettuale in quanto il trust è un rapporto tra soggetti, non un ente autonomo a sé stante.