Opposizione pignoramento presso terzi
Cass. civ. Sez. III, 04/06/2013, n. 14048 (rv. 626699)
Avv. Monica Mandico
di Napoli, NA
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Cass. civ. Sez. III, 04/06/2013, n. 14048 (rv. 626699) Sinatra c. Com. Agrigento ESECUZIONE FORZATA Espropriazione forzata di beni mobili ESECUZIONE FORZATA - Mobiliare - Presso il debitore - Beni impignorabili o relativamente impignorabili - Beni ed entrate pubbliche - Pignoramento di somme depositate da ente locale presso il gestore del servizio di tesoreria - Opposizione - Natura - Opposizione all'esecuzione - Fondamento Integra un'opposizione all'esecuzione, giacché relativa alla stessa pignorabilità dei beni aggrediti, quella proposta da un Comune avverso la procedura di espropriazione intentata presso terzi diversi dal suo tesoriere, in violazione del divieto stabilito dall'art. 159, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 267. (Cassa con rinvio, Trib. Agrigento, 04/07/2007) FONTI CED Cassazione, 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto - Presidente -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. MANNA Felice - rel. Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16668/2011 proposto da:
Z.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PALMIERI Davide, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO DI (OMISSIS);
- intimato -
avverso la sentenza n. 90/2011 del TRIBUNALE di MONZA dell'11.1.2011, depositata il 17/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA. E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO CAPASSO.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione1- Il consigliere relatore nominato ai sensi dell'art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c.:
"1. - Z.A. proponeva innanzi al giudice di pace di Monza opposizione all'esecuzione proposta nei suoi confronti dal condominio di (OMISSIS), contestando di dover pagare le spese di un precedente precetto e della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi che ne era derivata, chiusa senza esito per la (non contestata) dichiarazione negativa del terzo pignorato.
1.1. - Il giudice di pace accoglieva l'opposizione.
1.2. - Adito dal condominio (e in via incidentale anche dalla Z., che lamentava la compensazione delle spese di lite), il Tribunale di Monza, in funzione di giudice d'appello, con sentenza n. 90 del 17.1.2011 in parziale riforma della sentenza impugnata (non essendo stata gravata altra statuizione della sentenza di primo grado relativa a taluni diritti di procuratore esposti nel precetto) accertava il diritto dell'appellante a ripetere le spese del primo precetto e del pignoramento presso terzi, e condannava l'appellata alle spese. Osservava il Tribunale che la debitrice aveva eseguito dei pagamenti parziali solo dopo che il creditore aveva dovuto notificarle il precetto e instaurare la procedura espropriativa presso terzi, attività che, indipendentemente dall'esito del processo esecutivo, avevano rappresentato per il creditore un costo che, di fatto, aveva provocato il pagamento parziale da parte della debitrice.
2. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre Z.A..
2.1. - Il condominio di (OMISSIS), è rimasto intimato.
3. - Preliminarmente si rileva che non risulta depositato l'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso effettuata (in base alla legge n. 53/94 dallo stesso difensore) a mezzo del servizio postale.
4. - Due i motivi d'impugnazione.
4.1. - Il primo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 632 e 310 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, perchè in base alle ridette norme le spese del processo di esecuzione estinto non possono essere poste a carico del debitore.
4.2. - Il secondo mezzo, intitolato solo con riferimento dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, pone il quesito se la parziale riforma della sentenza di primo grado debba comportare nella sentenza d'appello la condanna degli appellati alle spese legali del primo grado di giudizio ed in quale misura.
5. - Il primo motivo è fondato.
In conformità alla regola generale dettata dall'art. 310 c.p.c., u.c., nel processo di esecuzione e, quindi, anche in quello di espropriazione forzata presso terzi, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; pertanto, le spese sostenute dal creditore procedente restano a suo carico se, a seguito della dichiarazione negativa del terzo e in assenza di contestazioni, il processo è dichiarato estinto (Cass. nn. 23408/07, 16711/09 e 22509/11).
5.1. - Nella specie, la sentenza impugnata non ha considerato la norma citata, richiamata per il processo esecutivo dall'art. 632 c.p.c., sostituendovi un'empirica valutazione circa il fatto che la precedente attività coattiva del creditore costituiva un costo obiettivo ed aveva occasionato il pagamento spontaneo di una parte del debito da parte della Z..
6. - L'accoglimento del predetto motivo, imponendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, assorbe il secondo motivo sulle spese del giudizio d'appello.
7. - Per quanto considerato, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, ex art. 375 c.p.c., n. 5".
2 - La Corte rileva che non risulta depositato l'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta del ricorso, per cui, in mancanza di domanda di rimessione in termini, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia ck1 ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982,art. 6, comma 1 (Cass. S.U. n. 627/08 e successive conformi).
3 - Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2013
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