Costituisce valido titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c., la sentenza recante la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma comunque determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative e con semplici calcoli aritmetici effettuati sulla scorta di dati desumibili da atti e documenti prodotti nel giudizio e non contestati dall'altra parte Incorre nel vizio di ultrapetizione e conseguente violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. il Giudice dell'opposizione all'esecuzione che dichiari d'ufficio la nullità del precetto per genericità del titolo esecutivo, ancorché l'opponente non abbia eccepito come motivo di opposizione la inidoneità della sentenza azionata a costituire titolo esecutivo e non essendosi, quindi, instaurato sulla questione il contraddittorio tra le parti, con conseguente lesione del diritto di difesa