" .... Fondata appare invece l'ulteriore eccezione preliminare di prescrizione delle pretese risarcitorie portate avanti da parte attrice. Pacifico essendo che il termine di cui nei casi di specie tener conto sia quello di cui al primo comma dell'art. 2947 c.c., mette poi conto di rilevare come il danno di cui si discute sia quantomeno di epoca anteriore alla suddetta data del 3.04.2000, in cui il XXXX presentava il suo ricorso per provvedimento d'urgenza; ricorso che, come si è visto, si definiva tuttavia con un pronunciamento di rigetto, ciò per cui nel caso che ne occupa nessun rilievo può assegnarsi al disposto del secondo comma dell'art. 2945 c.c., da riferire esclusivamente -avuto riguardo alla ratio legis- all'ipotesi in cui la sentenza passata in giudicato ivi menzionata (od il provvedimento a carattere decisorio che ne tenga luogo) sia di segno favorevole alle ragioni di chi abbia instaurato il relativo giudizio...."