Notificazione presso la sede effettiva della società anziché nella sede legale. Deve considerarsi valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica anzichè nella sede legale, operando anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell'art. 145 c.p.c. la disposizione di cui all'art. 46 cpv. c.c., secondo il quale, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della stessa anche quest'ultima (tra le tante v. Cass. 5- 5-2009 n. 2671; Cass. 14-6-2005 n. 12754; Cass. 10-2-2005 n. 267). E' stato altresì puntualizzato che, ai fini della equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 c.c., della sede effettiva a quella legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato e stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari dell'ente medesimo (Cass. 13-4-2004 n. 7037; Cass. 24-2-2004 n. 3620).