ESECUZIONE FORZATA Esecuzione forzata, in genere SOCIETA' Società a responsabilità limitata Nel pignoramento di quote di srl, si deve considerare superata la tesi del pignoramento presso terzi, a favore di un procedimento esecutivo ad hoc, del tutto nuovo ed estraneo allo schema dell'espropriazione presso terzi, da svolgersi mediante notifica al debitore ed alla società di un atto complesso e la sua successiva iscrizione nel registro delle imprese, senza dover invitare la società a rendere la dichiarazione del terzo di cui all'art 547 c.p.c. e tanto meno instaurare il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. Visto che l'art. 2471 c.c. prevede che l'ordinanza che dispone la vendita da parte del GE debba essere notificata alla società a cura del creditore procedente, se ne desume che, dal momento della notifica al debitore esecutato dell'atto di pignoramento della quota decorra il termine di novanta giorni di cui all'art. 497 c.p.c. per formulare l'istanza di vendita e che, da questo punto di vista, la fase finale del pignoramento della quota di srl, torni nel solco della procedura espropriativa mobiliare. FONTI Sito Il caso.it, 2013