Qualora nel giudizio di prime cure, anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 353 del 1990, venga proposta una domanda di risarcimento danni estremamente generica ed il cui oggetto sia poi precisato nel corso del processo, mediante una memoria depositata nel termine all'uopo fissato in cui siano state specificate alcune voci di danno, non può parlarsi di mutatio libelli, non essendo il contraddittorio stato esteso a fatti estranei alla domanda originaria. Ne consegue che, in sede di appello, a fronte di una sentenza che abbia respinto nel merito alcune domande proposte in primo grado, l'Autorità giudicante non può esimersi dall'esaminare la censura concernente il rigetto nel merito di una domanda proposta in primo grado, giacché essa non può considerarsi nuova e, dunque, inammissibile.