Il danno per la mancata disponibilità di un immobile, da parte di un imprenditore commerciale, è "in re ipsa", considerata l'impossibilità per costui di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. Per la determinazione del risarcimento del danno, quindi, ben può farsi riferimento al cosiddetto danno figurativo, costituito dal valore locativo del cespite.