In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, costituendo la relata di notifica momento fondamentale del procedimento notificatorio, sia ai sensi del codice di rito che delle norme speciali del processo tributario, la mancata apposizione della stessa sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 890 del 1982, comporta - non l'irregolarità - ma la nullità della notificazione, la quale è sanabile a seguito della costituzione della controparte, a meno che la stessa sia avvenuta in modo invalido, come nel caso di mancato rispetto del termine di costituzione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto sanata, per avvenuto raggiungimento dello scopo mediante interposizione di ricorso intempestivo, la nullità della notificazione della cartella di pagamento)