Notoriamente la CTU non è un mezzo di prova quanto piuttosto un mezzo di valutazione della prova già acquista agli atti di causa. Tuttavia, la Cassazione con l'indicata sentenza enuncia il principio secondo cui quando la parte chieda una consulenza (nella fattispecie contabile) sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante, laddove per esplorativa deve intendersi la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega. Ora, secondo la Cassazione, sarebbe consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, "quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse". Ricapitolando, dunque, la CTU deve considerarsi fonte oggettiva di prova quando ne formino oggetto situazioni di fatto accertabili solo in base a specifiche competenze di natura tecnica.-